Il 16 dicembre 2002 il Consiglio Europeo emanava una direttiva nota come EPBD allo scopo di implementare un metodo comune di calcolo del rendimento energetico degli edifici.
I punti salienti della direttiva erano:
1) Il risparmio energetico derivante dall’isolamento;
2) l’efficienza degli impianti di riscaldamento;
3) il risparmio di energia per il raffrescamento estivo, la ventilazione(ricambio d’aria negli edifici) e l’illuminazione;
4) il ricorso a fonti di energia rinnovabili
5) l’utilizzo intelligente dell’energia solare durante il periodo invernale ed estivo.Da allora sono passati parecchi anni e sono state emanate parecchie normative, nazionali e regionali, in merito che hanno portato alla definizione di  Attestato di certificazione energetica degli edifici detta anche ACE.


Quest’ ultima non è l’atto che documenta il reale consumo energetico di un edificio ma serve a determinare il consumo energetico più probabile in condizioni STANDARD, in parole povere la qualità (e non la quantità) complessiva dell’ immobile dal punto di vista energetico.
Per esempio nei calcoli per arrivare alla determinazione del indice di prestazione invernale di un’abitazione si considera che la temperatura mantenuta all’interno dei locali durante le 24 ore sia sempre di 20°C (temperatura STANDARD dettata dalle norme).
In realtà la temperatura REALE, nell’arco delle 24 ore, varia a seconda dell’utilizzo effettivo dell’unità abitativa, quindi i consumi REALI (che possono essere determinati ma con una diagnosi energetica,  procedura che tiene conto dell’effettivo utilizzo del fabbricato)  saranno diversi da quelli STANDARD proposti dall’Attestato di certificazione energetica.

L’altra missione affidata agli ACE è quella del confronto con altri edifici (per questo esistono le varie classi energetiche A, B, C ecc. che sono un metodo di informazione immediato e comprensibile) e di consigliare  un certo numero di misure che, se messe in atto, potrebbero migliorare l’efficienza energetica del nostro fabbricato.

Quando deve essere redatto l’ACE?
1) Nel caso di nuova costruzione di edificio, indispensabile per il rilascio dell'agibilità( l’attestato o una targhetta  di efficienza energetica sono affissi in luogo facilmente visibile al pubblico);
2) nel caso di ristrutturazione edilizia, i fini del rilascio dell'agibilità;
3) nel caso di compravendita (l’ACE è allegato al contratto, a cura del venditore);
4) nel caso di locazione (l’ACE è messo a disposizione dell’affittuario, le prestazioni energetiche dell’immobile vanno dichiarate durante la contrattazione preliminare alla stipula del contratto).

In parole povere, tutte le volte che si immette sul mercato immobiliare un fabbricato oppure quando si variano le  prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto.

Quali sono i casi in cui non serve redigere l’ACE?
1) Per fabbricati residenziali isolati di superficie calpestabile minore do 50 mq;
2) Per fabbricati industriali, artigianali ed agricoli;
3) Per i box auto(senza impianto termico), le cantine(senza impianto termico), le autorimesse(senza impianto termico), i parcheggi multipiano(senza impianto termico), i depositi(senza impianto termico), le strutture stagionali a copertura impianti sportivi, le strutture stagionali con vita massima di 6 mesi l’anno, gli edifici inagibili, gli edifici locati a canone vincolato.

Alessandria, luglio 2012       

Andrea geom. Piacentino
(certificatore energetico in Regione Piemonte)