Recupero dei rustici in Piemonte

LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2003, N. 9. - NORME PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEI RUSTICI.

La Regione Piemonte, al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, promuove il recupero dei rustici a solo scopo residenziale.

 

 


Si intendono per rustici i manufatti edilizi esistenti realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 delimitati da tamponamenti, individuati a catasto terreni o edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato).
Il rilascio della concessione edilizia per gli interventi comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

Gli interventi di recupero sono consentiti purché gli edifici interessati:

- risultino legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;
- non siano situati in aree definite a rischio idrogeologico ed idraulico;
- il rapporto di copertura riferito alle superfici dell'edificio principale ed alle superfici oggetto di recupero non può superare il 40 per cento per ogni singolo lotto;
- il recupero di edifici rustici agricoli, realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, avviene nel rispetto delle tipologie preesistenti e con l'uso di materiali tradizionali e compatibili con quelli originari.

PRESCRIZIONI PER IL RECUPERO:

Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti.
Gli interventi edilizi di recupero non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti.
Le norme della presente legge, nei limiti definiti dai comuni, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei piani regolatori generali comunali e dei regolamenti edilizi vigenti.