Come e quando accatastare gli immobili che ospitano impianti fotovoltaici? Lo spiega l’Agenzia del Territorio con la nota 31892/2012.

Per quanto riguarda i criteri per l’attribuzione della categoria e della rendita catastale, l’Agenzia ricorda che, gli immobili ospitanti centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria D/1 – opifici. I pannelli devono inoltre essere inclusi nella determinazione della rendita catastale perché è grazie a loro che l’immobile acquisisce il carattere di centrale elettrica. Per l’obbligo di accatastamento e determinazione della rendita di un impianto fotovoltaico, non è quindi fondamentale l’amovibilità, quanto la capacità di produrre un reddito.

L’Agenzia ha inoltre chiarito che non sussiste l’obbligo di accatastamento per le installazioni fotovoltaiche integrate ai tetti degli edifici o realizzate sulle aree di pertinenza di immobili censiti al catasto edilizio urbano, che in questo caso vengono considerate pertinenze degli immobili e non unità immobiliari autonome (come può essere l’impianto di riscaldamento).
Sussiste l’obbligo di dichiarazione all’agenzia del territorio per gli impianti con potenza nominale superiore  ai 3 kw per ogni unità immobiliare servita (per es: casa bifamiliare puo installare fino a 3 kw x 2 unita= 6 kw senza necessità di dichiarazione a catasto, oltre i 6 kw si considera l’impianto di nuova realizzazione come unità autonoma da censire come opificio).

Se l’impianto e il fabbricato devono essere individuati separatamente, prima si fraziona il fabbricato individuando i subalterni, poi, quando la realizzazione dell’impianto è ultimata, si presenta domanda di variazione nella categoria catastale D/1 o D/10 se è possibile ottenere il riconoscimento della ruralità.
 
Per stabilire la ruralità degli immobili che ospitano impianti fotovoltaici, è necessario infine assimilare la produzione di energia all’attività agricola. Per il riconoscimento di questa correlazione,è importante che, dopo i primi 200 kw prodotti, l’energia derivi da impianti integrati. Allo stesso tempo, il volume d’affari derivante dalla produzione agricola deve essere maggiore di quello ottenuto grazie al fotovoltaico. Infine, entro il limite di 1Mw, per ogni 10 kw prodotti dopo i primi 200 kw, si deve possedere un ettaro di terra destinato ad attività agricola.