Detrazione del 50% per ristrutturazione o nuova costruzione

La legge finanziaria ha prorogato il termine per fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute peri lavori di recupero del patrimonio edilizio fino al 31 dicembre 2013.

La stessa legge finanziaria ha prorogato la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013.

Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni, riferito alla singola unità immobiliare.
Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti
aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono
calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro).

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE:
La casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell’impianto elettrico,
idraulico e del bagno. La spesa sostenuta è di 30.000 euro, Iva compresa. A fronte di questa cifra si possono
detrarre 15.000 euro (50% di 30.000) in dieci anni, con un risparmio d’imposta MASSIMO di 1.500 euro per ogni anno.

Se il contribuente paga soltanto 1.200 euro all'anno di imposta i restanti 300 vanno persi perchè ovviamente non si possono detrarre.

PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con
Dpr 6 giugno 2001, n. 380 e piu precisamente:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo n. 259 del 2003)
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articolo 29, comma 3, decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).

Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori,
sono comprese:

â¿  le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
â¿  le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
â¿  le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici)
e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
â¿  le spese per l’acquisto dei materiali;
â¿  il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
â¿  le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
â¿  l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le
autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
â¿  gli oneri di urbanizzazione;
â¿  gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché
agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto
n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco
e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di
recupero edilizio.

Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad
osservare una serie di adempimenti.

Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale
Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione
con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
â¿  generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
â¿  natura dell’intervento da realizzare;
â¿  dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità,
da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa
in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
â¿  data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle
condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.
Pagamento mediante bonifico
Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario
o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga
e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sono escluse da tale
modalità di pagamento quelle spese che non è possibile pagare con bonifico (ad esempio, oneri
di urbanizzazione, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo).
Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il
bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al
beneficio fiscale.
Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato
il modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara (adempimento non più richiesto
dal 14 maggio 2011), gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono indicare
nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio
è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.

Altri adempimenti
I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese
per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.
Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione,
infatti, deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta
la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore
del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti
e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.